Sì, è consentito riversare un DVD/un film su un supporto di memoria vergine per uso privato (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA). È consentito anche l’uso da parte di parenti e amici.
Nel prezzo del supporto di memoria è compreso un indennizzo, la cui entità è fissata nelle Tariffe Comuni 4 (CD-R data, DVD, smartphone, tablet, PC ecc.) e 4i (supporti di memoria digitali integrati in apparecchi) e che viene distribuito tramite le società di gestione agli aventi diritto in modo che questi ultimi vengano indirettamente compensati per le copie private (art. 20 cpv. 3 LDA).
La nuova legge sul diritto d’autore prevede la tutela giuridica dei dispositivi tecnici di protezione, anche se i privati non possono essere perseguiti se rimuovono la protezione anticopia per effettuare una copia per uso privato o per utilizzare l’opera in altro modo (art. 39a cpv. 4 LDA). È proibito però offrire e diffondere attrezzature volte ad eludere provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione (art. 39a cpv. 3 LDA).
In seno alla famiglia o in una ristretta cerchia di amici è consentito qualsiasi utilizzo dell’opera, ossia anche copiare, regalare o vendere un film. È invece vietato e punibile riprodurre l’opera per altri soggetti terzi (cfr. domanda 1).
Se mi è consentito di fare una copia per un uso privato e personale, anche un terzo è autorizzato in linea di massima a fare altrettanto per me (art. 19 cpv. 2 LDA). Se, tuttavia, un film è reperibile in commercio su DVD, un terzo può copiarne solo degli spezzoni. E come già detto: solo per uso privato e personale.
Sebbene spesso si parli di “download illegale”, è consentito scaricare un brano musicale o un film da Internet per uso privato e personale. Un download da Internet è invece illegale se offro al pubblico (gratis o a pagamento) i film scaricati o li metto in commercio sotto qualsiasi forma. Il download da Internet, dunque, non differisce poi tanto dalla copiatura di un CD o di un DVD: tali riproduzioni sono consentite per uso privato (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA). La situazione si complica, tuttavia, nel caso delle borse di scambio.
Anche nel caso del download, i supporti vergini su cui vengono copiati sono gravati da un compenso (Tariffe Comuni 4 e 4i) che viene trasmesso tramite le società di gestione agli aventi diritto.
Sì. Se le opere protette dal diritto d’autore vengono scaricate da Internet per uso personale, secondo l’art. 19 LDA non sussiste alcuna violazione da parte dell’utente anche se la copia (memorizzata) in questione è stata resa accessibile illegalmente in Internet (estratto della sentenza del Tribunale federale 145 III 72, E. 2.2.2).
Sì, purché abbia creato di persona l’opera o abbia chiesto e ottenuto il consenso dell’autore, dell’autrice e/o degli aventi diritto. È invece chiaramente illegale offrire opere protette di terzi in Internet o in altro modo, sia gratis sia a pagamento.
È sicuramente proibito diffondere un film attivamente attraverso borse di scambio. Ma anche in caso di partecipazione passiva a una rete peer-to-peer, (per il solo fatto di essere stato reso accessibile) un «upload» non consentito potrebbe essere visto in quanto consente a terzi di accedere al mio disco fisso. In Svizzera, la questione non è però fino ad oggi stata ancora chiarita in via giudiziale.
No, per tali proiezioni vanno acquisiti i diritti di rappresentazione per via contrattuale presso gli aventi diritto. Un club privato o un’associazione va chiaramente oltre la cerchia di persone «unite da stretti vincoli, quali parenti o amici» e non è più considerato uso privato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. a LDA.
Sì, questo è consentito in linea di massima. Chi però dà in locazione o mette altrimenti a disposizione contro rimunerazione esemplari di opere deve un compenso all’autore o all’autrice (art. 13 LDA). Il compenso è fissato nella Tariffa Comune rispettiva e viene riscosso e distribuito agli aventi diritto dalle società di gestione.